L’IP nell’intelligenza artificiale è un tema relativamente nuovo e pieno di rumore.
Da un lato, ci sono founder che cercano di avere un “brevetto sull’algoritmo”. Dall’altro, alcuni professionisti che rispondono “dipende” a ogni domanda senza mai arrivare al punto.
Il risultato è che molti progetti AI arrivano a una due diligence, a un round di finanziamento o a una controversia con le mani vuote sul fronte IP.
Questo articolo non ha la pretesa di essere esaustivo. Né potrebbe esserlo, dato che ogni situazione è a sé e, per valutarla, può essere utile una consulenza specialistica.
Questo articolo vuole essere utile: una mappa pratica di cosa è subito proteggibile in un progetto AI, come farlo e in quale ordine di priorità.
1. Codice Sorgente: Algoritmi e Infrastruttura
Strumento di tutela: Diritto d’Autore
Il codice sorgente è un’opera dell’ingegno protetta automaticamente dal diritto d’autore nel momento in cui viene scritto, senza bisogno di registrazione. In Italia, il riferimento normativo è la Legge 633/1941 (LDA).
Detto questo, l’automatismo della tutela non dispensa dall’adottare alcune misure concrete, indispensabili nel momento in cui quella tutela va fatta valere.
Prima misura: Fai firmare un buon accordo di cessione dei diritti di proprietà intellettuale a qualsiasi sviluppatore, co-founder o consulente prima che scriva una sola riga di codice. È un errore frequente e costoso: senza questo accordo, i diritti sul codice restano in capo all’autore, non alla società.
Secondo la Corte di Cassazione (n. 7109/1982) “Con riguardo ad opera dell’ingegno, tutelata a norma della legge 22 aprile 1941 n. 633, la circostanza che la stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d’opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale spetta esclusivamente all’autore ed è insuscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti nell’oggetto e nelle finalità del contratto d’opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti (quale quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell’opera non contemplate dal contratto)”.
Se, ad esempio, un co-founder scrive codice prima che la società venga formalmente costituita, non esiste ancora alcun “committente” o datore di lavoro. I diritti sul codice sorgente nascono in capo al co-founder come persona fisica. Se in seguito non viene firmato un atto di cessione dei diritti a favore della società costituita, la società non possiede legalmente quel codice, creando problemi in fase di investimento o due diligence.
(Nota: L’eccezione legale in cui i diritti spettano automaticamente e per legge al datore di lavoro senza bisogno di un contratto scritto di cessione è il rapporto di lavoro subordinato (dipendente) nell’esecuzione delle sue mansioni, come stabilito dall’Art. 12-bis l.d.a., ma questa regola non si applica a consulenti esterni, collaboratori autonomi o co-founder).
Seconda misura: la marcatura temporale. Per provare la paternità del codice a una certa data, effettua la marcatura temporale delle release principali. Gli strumenti disponibili in Italia sono, ad esempio, il deposito presso la SIAE o servizi di notarizzazione su blockchain, oggi riconosciuti come strumenti di prova validi anche in sede giudiziale. La marcatura non crea diritti nuovi, ma li rende opponibili a terzi con data certa.
2. Dataset di Addestramento
Strumenti di tutela: Diritto sui Database + Segreto Commerciale
I dataset sono tra le risorse più preziose di un progetto AI e tra le meno protette, per una ragione semplice: molti founder non sanno che esistono strumenti giuridici distinti, con requisiti e logiche diverse.
Il diritto sui database è disciplinato in Italia dall’art. 102-bis della Legge sul Diritto d’Autore (c.d. diritto sui generis). Questo diritto protegge non il contenuto del database, ma l’investimento sostanziale fatto per costituirlo, in termini di risorse economiche, tempo o competenze impiegate nella raccolta, verifica o presentazione dei dati. Attenzione: la tutela ha una durata di quindici anni dalla costituzione o dall’ultimo aggiornamento sostanziale, e richiede che l’investimento sia dimostrabile. Un dataset costruito in poche ore con scraping automatizzato difficilmente soddisfa questo requisito nella giurisprudenza europea più recente.
Più difficilmente, il dataset potrebbe essere protetto come opera dell’ingegno vera e propria: a tal fine, serve infatti un carattere creativo. La struttura deve essere originale: la scelta e la disposizione dei dati devono riflettere una creatività dell’autore. Ad esempio, un archivio giurisprudenziale curato con criteri editoriali precisi potrebbe essere tutelato. Un elenco di prezzi aggiornato in automatico, no.
Il Segreto Commerciale (Trade Secret) è invece disciplinato dagli artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale. Per qualificarsi come segreto industriale, un dataset deve soddisfare tre condizioni cumulative: deve essere riservato (non generalmente noto o accessibile), deve avere valore economico proprio in quanto segreto, e deve essere sottoposto a misure di protezione adeguate. Queste misure non sono astratte: includono accessi limitati e tracciati, NDA con chiunque vi entri in contatto, clausole di riservatezza nei contratti con fornitori e collaboratori, e una documentazione interna che dimostri l’esistenza delle misure stesse.
Il Segreto Commerciale ha un vantaggio pratico significativo rispetto al diritto sui database: non ha durata predefinita, e si attiva senza registrazione. Ha però un punto debole: se le misure di protezione vengono meno, la tutela si perde.
3. Architettura Innovativa o Processo Tecnico Specifico
Strumento di tutela principale: Brevetto per Invenzione Industriale
Qui si concentra forse il maggior numero di equivoci. L’AI in sé (un modello, un algoritmo come tale) non è brevettabile né in Europa né in Italia.
L’articolo 45 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) esclude esplicitamente dalla brevettabilità a) Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi di elaboratore (software) in quanto tali.
Ciò non significa che un progetto AI non possa beneficiare della tutela brevettuale. Significa che il brevetto protegge l’applicazione tecnica dell’AI a un problema concreto, a condizione che quella applicazione produca un “ulteriore effetto tecnico”, cioè un risultato che va oltre la normale interazione software-hardware.
Se hai sviluppato un metodo significativamente più efficiente per elaborare dati su hardware specifico, o risolvere un problema tecnico definito, il brevetto può essere lo strumento giusto.
Una regola da non dimenticare: il segreto fino al deposito. Il brevetto richiede il requisito di novità assoluta.
Qualsiasi divulgazione pubblica (una presentazione a una conferenza, un post su LinkedIn, anche una conversazione con un potenziale investitore in assenza di NDA) può annullare retroattivamente questo requisito e rendere il brevetto nullo.
Fino al momento del deposito della domanda, mantieni un riserbo assoluto e fai firmare NDA severi a chiunque entri in contatto con l’invenzione, investitori inclusi.
4. Nome del Prodotto e Identità di Brand
Strumento di tutela: Marchio Registrato
Il marchio (nome, logo, o la combinazione dei due) è spesso la prima cosa che il pubblico associa a un progetto. Eppure, è uno degli asset IP più frequentemente trascurati nelle fasi iniziali, con la convinzione che “ci pensiamo quando cresciamo”.
Il problema è che i diritti sul marchio, in quasi tutti i sistemi giuridici, si acquisiscono in primo luogo con la registrazione o, al limite, con l’uso continuativo e provato non con la semplice adozione del nome. Chi registra prima, anche se arrivato dopo sul mercato, ha generalmente diritto di esclusiva. Il rischio di trovarsi a dover rinominare un prodotto già lanciato, con tutto ciò che comporta in termini di rebranding e costi, è reale e frequente.
La strategia minima per un progetto con ambizioni di crescita è la registrazione a livello nazionale (presso l’UIBM) o a livello europeo (presso l’EUIPO), nelle classi merceologiche rilevanti per il proprio business.
La registrazione EUIPO copre tutti i 27 Paesi dell’Unione con un’unica domanda: per una startup che punta al mercato europeo, è spesso il punto di partenza più efficiente.
Protezione complementare: domini e social.
Prima ancora di lanciare pubblicamente, blocca preventivamente i domini web principali (almeno .com, .ai e .it) e i profili sui canali social più rilevanti per il tuo settore.
Non è una questione IP in senso stretto, ma è parte integrante della protezione dell’identità digitale del progetto. Il costo è trascurabile; il costo di non farlo può essere molto più alto.
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